OPERA D’ARTE: PASSIONE ED INVESTIMENTO (ASPETTI LEGALI E FISCALI)

La fortuna di critica e di pubblico è cresciuta senza sosta sino a farlo divenire negli anni 2000 uno degli artisti più costosi al mondo. Il quadro di Rothko, White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose) è stato venduto nel maggio 2007 da Sotheby’s di New York per la cifra di 72,84 milioni di dollari. Per un lotto di alto profilo tutto si compie nell’arco di pochi minuti. Ma per quel quadro la battaglia delle offerte si è protratta per ben 7 minuti con oltre 50 offerte.

Nel 2014 il quadro nell’immagine No. 6 (Violet, Green and Red) superò tutti i record venendo acquistata per 186 milioni di dollari, la terza cifra più alta mai pagata per un dipinto finora.

Rothko ne sarebbe rimasto sconvolto. Oggi le opere d’arte sono considerate spesso solo una forma di investimento, per lui erano qualcosa da apprezzare, amare e avere vicino.

Nel 1969 dona nove dei murali realizzati per il ristorante Four Seasons nel Seagram Building di New York, alla Tate Gallery di Londra, non riuscì a sopportare di vedere le sue pitture come sfondo a una sala da pranzo.

Fisicamente logorato a causa del suo regime alimentare, dall’eccesso di alcol e fumo e dopo una vita segnata dalla depressione, nel primissimo mattino del 25 febbraio 1970 si suicidò nel suo studio di New York.

Le tele arrivarono al Tate proprio il 25 febbraio, il giorno della sua morte.

Tuttora esiste al Tate Modern una sala Rothko. I visitatori cercano sempre questa sala che ogni anno viene visitata da milioni di persone. E’ diventata luogo dove le persone possono pensare ai grandi valori della vita. Lui ne sarebbe molto felice.

A seguito della sua morte la determinazione della sua eredità divenne il soggetto di un famoso caso giudiziario.

Prendo spunto da questo per proporre i consigli del commercialista, del notaio e dell’avvocato riguardo alla commercializzazione e alla successione delle opere d’arte. Un breve riassunto che può interessare chi si approccia al mondo dell’arte, a chiunque voglia trasmettere collezioni e patrimoni artistici o a quelli che si trovano ad ereditare opere d’arte acquistate dalle generazioni passate.

Compravendita di opere d’arte: tra mercanti e collezionisti

Il nostro ordinamento non prevede disposizioni specifiche. La disciplina è pertanto molto incerta,spesso oggetto di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate e purtroppo va valutata caso per caso. Essa si rifà alle norme generali e identifica tre figure: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il collezionista. Solo quest’ultimo “non dovrebbe” pagare imposte in caso di plusvalenze, perché animato da uno spirito culturale e amatoriale: acquista e vende opere d’arte senza fini lucrativi, senza finalità speculative.

Ovviamente non è agevole distinguere e la giurisprudenza ha individuato delle casistiche, in particolare:

  • la provenienza delle opere (ereditate o acquistate);

  • l’origine dei soldi con cui sono acquistate (soldi propri o finanziamento);

  • lasso temporale tra acquisto e vendita;

  • numero di compravendite eseguite;

  • pubblicizzazione dell’opera prima di venderla.

Un esempio: la vendita di una collezione di auto d’epoca di notevole valore, effettuata dagli eredi ad un solo cliente e con l’obiettivo di incassare il più possibile, non è soggetta ad imposizione fiscale.

Opere d’arte in successione

Nei patrimoni familiari dei miei clienti non è infrequente la presenza di opere d’arte.

Come è noto, l’art.9, comma 2, del D.lgs. n.346/1990 considera compresi nella massa ereditaria denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore dell’attivo ereditario. Ai fini di tale norma rientrano certamente le opere d’arte e le collezioni di qualsiasi valore che si trovino ad ornamento delle case del defunto.

Tale presunzione non si applica se le opere d’arte:

  • si trovano in esposizione presso mostre, musei o fondazioni;

  • siano depositate in depositi e caveux;

  • siano dichiarate dagli eredi per un valore superiore;

  • siano state conferite ad un trust;

  • siano oggetto di donazione.

In tali ipotesi l’imposta di successione si applica secondo le regole ordinarie.

Questo è importante e va attentamente considerato. L’applicazione della presunzione ai sensi dell’art.9 potrebbe comportare un risparmio notevole, meno imposte da pagare, ma per gli eredi potrebbe essere più vantaggioso dichiarare subito in sede di dichiarazione di successione il valore dell’opera d’arte per avere un “titolo di provenienza dell’opera” anche ai fini della successiva vendita.

Da quanto sopra brevemente raccontato, risulta chiaramente che, nel caso in cui all’interno del patrimonio di famiglia vi siano opere d’arte, la pianificazione deve tener conto non solo del valore artistico, ma anche dei delicati aspetti legali e fiscali.

Il dipinto vive negli occhi dell’osservatore sensibile.

Mark Rothcko

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